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Sfalci e potature come rifiuti nel disegno di legge europea 2018

Il disegno di legge europea 2018 (ddl S. 822 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea) contiene, tra le altre, disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature.

L’art. 12 del ddl così recita: “ All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

La versione attualmente vigente dell’art. 185, comma 1, così come sostituita dall'art. 41, comma 1, legge n. 154 del 2016, è, invece, così formulata: “f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Il provvedimento, quindi, dovrebbe contenere la modifica dell’attuale art. 185, comma 1 lett. f) del d.lgs n. 152/06 che ha ampliato, in contrasto con il diritto europeo, il novero dei residui vegetali esclusi dalla disciplina dei rifiuti comprendendovi anche gli sfalci e potature derivanti dal verde pubblico.

Tanto per chiarire, la direttiva rifiuti all’art. 2 lette  f) tra le esclusioni elenca solo “materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana” e di contro include i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi nella definizione di “rifiuto organico”: “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare”.

La Commissione europea ha sollevato, quindi, nel caso EU Pilot 9180/17/ENVI la questione della non conformità al diritto europeo dell’ampliamento di tale deroga alla normativa sui rifiuti, operata dal legislatore nazionale.

Modificando così la norma introdotta con l’art. 41 della legge 28 luglio 2016, che, novellando l’art. 185 aveva fatto uscire dai rifiuti urbani gli sfalci e le potature, questi ultimi ritorneranno nel novero dei rifiuti urbani.

 

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